Art. 10.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 492 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      2. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico della scuola è composto da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche, da un dirigente generale dell'amministrazione di appartenenza e da un ispettore tecnico, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti.